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Le principali novità della legge di bilancio 2020

Le principali novità della legge di bilancio 2020 e del decreto legge collegato

Limiti alle compensazioni di crediti derivanti da dichiarazioni

E’ stato esteso l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione di crediti per importi superiori ad € 5.000,00, oltre che all’ Imposta sul Valore Aggiunto, anche alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e all’ IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione, per la parte eccedente € 5.000,00, solamente a partire dal 10° giorno successivo alla data di presentazione della relativa dichiarazione e previa apposizione del visto di conformità.

Obbligo di utilizzo dei canali telematici per la presentazione di modelli F24 contenenti compensazioni.

E’ stato generalizzato l’obbligo di utilizzo dei canali Entratrel o Fisco on line per la presentazione dei modelli F24 contenenti utilizzo di qualsiasi tipologia di credito in compensazione estendendolo a tutte le categorie di contribuenti (privati e titolari di partita IVA).

In tale eventualità non sarà quindi più utilizzabile il servizio di internet banking che rimane utilizzabile solo nel caso di compensazioni tra crediti e debiti della medesima imposta.

Limiti all’utilizzo del denaro contante

Ai fini delle disposizioni in materia di antiriciclaggio sono previste progressive limitazioni all’uso del denaro contante, ad oggi fissato in € 2.999,99, per singola operazione modulate come segue:

  • dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 limite di € 1.999,99;
  • dal 1° gennaio 2022 il limite scenderà ad € 999,99.

Proroga detrazioni per interventi sul patrimonio edilizio

Le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%), per gli interventi di riqualificazione energetica (65%), per le sistemazioni del verde di giardini e terrazzi (36%), per acquisto di arredi e elettrodomestici (50%) effettuati nell’ambito di operazioni di recupero del patrimonio edilizio, sono state prorogate per tutto l’anno 2020 con le stesse modalità previste nel 2019.

Dal 1 gennaio 2020 inoltre è stato introdotta una nuova detrazione, pari al 90% della spesa sostenuta, definita “bonus facciate”, per gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. Per tale fattispecie sono previsti vincoli relativi alle tipologie di immobili e agli interventi agevolabili, sarà pertanto necessario, per chi fosse interessato, un preventivo incontro per verificarne l’applicabilità.

Modifiche alla discliplina dei super e iper ammortamenti

Con riguardo agli investimenti in beni strumentali nuovi (con esclusione degli autoveicoli) effettuati nell’esercizio 2020 la disciplina dei super e iper ammortamenti è stata sostituita dal riconoscimento di un credito di imposta usufruibile in 5 anni.

Per gli acquisti di beni che rientravano nella categoria del super ammortamento (130% del costo sostenuto) il credito di imposta usufruibile ammonta al 6% della spesa complessiva mentre per i beni che potevano beneficiare dell’ iper ammortamento (250% del costo sostenuto) il credito di imposta è fissato al 40%.

Tale novità estende la possibilità di utilizzo del credito di imposta anche ai contribuenti cosiddetti “forfettari” che prima non potevano usufruire di super e iper ammortamenti.

Tracciabilità dei pagamenti per gli oneri detraibili in dichiarazione.

A decorrere dall’anno 2020 è stato istituito l’obbligo, pena l’inammissibilità della detrazione, di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito o debito, assegni bancari e circolari, bonifici bancari o postali) degli oneri detraibili quali a titolo indicativo non esaustivo:

  • Spese mediche (escluso l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o accreditate dal SSN);
  • Spese veterinarie;
  • Spese funebri;
  • Spese per istruzione universitaria e frequenza scolastica;
  • Assicurazioni vita e infortuni;
  • Erogazioni liberali;
  • Spese sportive sostenute per i figli a carico;
  • Spese per canoni locazione studenti universitari fuori sede;
  • Spese per asili nido;
  • Spese per assistenza persone non autosufficienti (colf e badanti);
  • Spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.

Esterometro

  1. 2020 è stata variata la periodicità di trasmissione degli elenchi delle operazioni effettuate con l’estero cosiddetto “esterometro” che dovrà essere inviato con cadenza trimestrale entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare.

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Riservato ai clienti che hanno la contabilità presso Confartigianato:

“data la necessità di sintesi nell’esposizione degli argomenti trattati l’Associazione rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento”