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Ordinanza n. 135

  • è consentito lo spostamento tra Comuni per usufruire dei servizi non sospesi (art. 1)
  • è consentiso sempre in ambito regionale recarsi lo spostamento verso un’abitazione privata una volta al giorno dalle 5 alle 22, nei limiti di 2 persone rispetto ai ivi già conviventi e miniori di anni 14 e persone con disabilità (art.2)
  • è consentito recarsi presso le superficie agricole (esempio orto) (art. 4)
  • non sono consentiti gli spostamenti in entrata per  recarsi presso le seconde case (art 6)
  • è consentita svolgere attività motoria presso il proprio Comune di residenza e domicilio anche  in presenza di istruttori abilitati
  • le attività di palestre, piscina, centìri benessere possono svolgere l’attività solo a fini essenziali e di assistenza, attività riabilitative o terapeutiche (art. 8)
  • confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23
  • restano sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
  • restano sospese le attività di estetiste e acconciatori

Per tutte le attività non sospese è obbligatorio rispettare le misure anti covid .