
Adozione del domicilio digitale
Quella del domicilio digitale delle imprese è una tematica di grande attualità che si inserisce a pieno titolo in un processo di digitalizzazione ormai sempre più necessario per affrontare in maniera competitiva le sfide del mercato. Il Cassetto digitale dell’imprenditore, messo a disposizione gratuitamente dal Sistema camerale, rappresenta in questo senso una opportunità certamente significativa per una gestione più snella e semplice delle procedure, che possono essere svolte dall’imprenditore direttamente dal proprio smartphone o tablet.
L’adozione di un domicilio digitale è però anche un obbligo legale e, proprio per questa ragione, nell’ottica di garantire una corretta informazione alle imprese e di prevenire eventuali spiacevoli conseguenze per le stesse, appare opportuno evidenziare come il Decreto Semplificazione (DL 76 del 16 luglio 2020) stabilisca all’articolo 37 delle procedure sanzionatorie per le imprese che non comunicano il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.
Le procedure a riguardo sono due:
- Per coloro che non abbiano mai comunicato il proprio domicilio digitale o se lo siano visto cancellato perché revocato e non lo abbiano sostituito. In questo caso la norma prevedeva che le imprese sprovviste di un domicilio digitale valido al 1° ottobre 2020, se società fossero assoggettate a sanzione di cui all’art.2630, in misura raddoppiata (da 206 a 2064 euro con oblazione a 412 euro) e contestualmente dotate d’ufficio di un nuovo domicilio digitale all’interno del Cassetto digitale dell’Imprenditore. Nel caso in cui si trattasse invece di impresa individuale la stessa fosse soggetta a sanzione di cui all’art. 2194, in misura triplicata (30 euro con oblazione a 60 euro), previa diffida ad adempiere e, contestualmente, dotate di un nuovo domicilio digitale all’interno del cassetto digitale dell’imprenditore.
Stante l’impossibilità, finora, di fornire il domicilio digitale all’interno del Cassetto, per ragioni tecniche e di abilitazione alla fornitura da parte di Agid, la procedura sanzionatoria non è stata ancora avviata. Tale situazione è stata però ora risolta e quindi la procedura dovrà prendere avvio e la stessa sarà comunque articolata su vari step successivi che prevedono, per evitare di penalizzare chi si rende parte diligente che, in ogni fase, chi dovesse regolarizzare le comunicazioni in corso di procedura sia escluso dalle fasi successive
- Per chi, su accertamento dell’ufficio, venga trovato in possesso di un domicilio revocato o non operativo. In questo caso la norma prevede che dapprima le imprese vengano invitate a regolarizzare, e poi sottoposte alla procedura sanzionatoria di cui sopra. Dati i numeri, per ragioni economiche e organizzative, tale contestazione non sarà effettuata singolarmente con lettera raccomandata, ma saranno pubblicati elenchi sul sito camerale www.ao.camcom.it