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Tachigrafo: nuovi obblighi dal 1° luglio 2026 per i veicoli sopra le 2,5 tonnellate impiegati in operazioni di trasporto di merci internazionali o di cabotaggio

Il 1° luglio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni del “Pacchetto mobilità” dell’Unione Europea che estendonol’obbligo di installazione e utilizzo del tachigrafo intelligente di seconda versione (G2V2) ai veicoli commerciali leggeri con massa superiore a 2,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali nell’Unione Europea o cabotaggio, inclusi i furgoni che finora non lo avevano tale obbligo.

I veicoli interessati sono quelli con massa tra 2,5 e 3,5 tonnellate per trasporto internazionale o cabotaggio per conto terzi. Tale estensione riguarda anche i veicoli che svolgono trasporti nazionali “internazionali” (come tratte estere), ed anche i trasporti internazionali in conto proprio, qualora la guida costituisca attività principale del conducente.

I tachigrafi che dovranno essere obbligatoriamente installati sono denominati Smart Tachograph Version 2, che svolgono molte più funzioni dei propri predecessori. Infatti, oltre al numero di km e agli orari, vengono fornite ulteriori informazioni, quali:
• posizione: accertata all’inizio del viaggio, ogni 3 ore e poi alla fine;
• passaggi di frontiera: registrati nella memoria del tachigrafo;
• monitoraggio carico-scarico: registrato il tempo e il luogo in cui avvengono carico e scarico.

Le Società che effettuano attività di commercio internazionale tra paesi UE, pertanto, avranno quindi l’obbligo di installare i nuovi tachigrafi per evitare la sanzione previste dall’articolo 179 del Codice della strada pari a una somma da € 866 a € 3.464, oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi.

Inoltre, per l’infrazione in esame è prevista altresì la decurtazione di 10 punti CQC, ma poiché i veicoli in questione possono essere guidati anche da autisti titolari della sola patente B, si ritiene che nella fattispecie in esame tale sanzione accessoria non possa trovare applicazione, salvo diverso avviso del Ministero dell’interno che coordina i servizi di polizia stradale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le prime indicazioni operative con la circolare n. 0009674 del 16 aprile 2026.

Pertanto, se il conducente durante la settimana solare effettua un trasporto internazionale attivando una potenziale settimana lavorativa, rientra nell’ambito applicativo del Regolamento 561/2006 e, quindi, entro 144 ore dall’inserimento della scheda e l’attivazione della registrazione della giornata lavorativa, comunque dovrà effettuare un riposo settimanale regolare o ridotto.

L’estensione non esclude l’obbligo dei conducenti di presentare ogni registrazione fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026, trattandosi di una prescrizione relativa al conducente, finalizzata a consentire una verifica puntuale sull’osservanza della normativa sociale, salvo che il conducente non sia mai stato tenuto, prima del 1° luglio 2026, al rispetto delle norme del regolamento (CE) 561/200610.

Ai fini della dimostrazione dei 56 giorni lavorativi, qualora in tale periodo l’autista non abbia mai effettuato un trasporto internazionale nell’ambito del Regolamento 561/2006, si consiglia l’utilizzo dell’attestato delle assenze come previsto dall’ art. 9, comma 4, della legge 144/2008.

I conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, che effettuano sia trasporti nazionali sia trasporti internazionali, sono soggetti agli obblighi di cui al regolamento (CE) 561/2006 solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di cabotaggio a questi ultimi collegati.

Nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi che in conto proprio, non trova applicazione il Regolamento sopra citato. In tali ipotesi, durante l’esecuzione dei trasporti nazionali, la registrazione delle attività del conducente potrà essere effettuata in modo analogo in cui viene impiegato il veicolo in trasporti che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento 561/2006, rimangono fuori dal campo di applicazione della norma europea, attivando la funzione “out of scope”.

Si ricorda che il conducente che alterni periodi di guida con i veicoli in questione in ambito nazionale, e quindi fuori dall’ambito applicativo del Regolamento 561/2006 o in ambito internazionale con l’applicazione delle disposizioni dettate da quest’ ultimo, è tenuto a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.