Riclassificazione delle imprese impiantistiche dell’artigianato
L’Inps ha fornito nuove indicazioni sull’inquadramento previdenziale delle imprese artigiane che svolgono attività di installazione di impianti nel settore delle costruzioni, attribuendo sistematicamente il codice autorizzativo 5 G (settore edilizia) a tutti i datori di lavoro artigiani del settore, in luogo dell’originario codice autorizzativo 5 C (settore manifatturiero).
A fronte dell’intervento dell’INPS, Confartigianato, ha sin da subito e in più occasioni sollecitato all’Istituto i necessari chiarimenti e comunque l’annullamento del nuovo indirizzo assunto dall’Ente, rispetto al quale sono tuttora in corso approfondimenti e confronti con la Direzione Generale INPS.
In attesa che l’INPS accolga le nostre richieste, si evidenziano le novità introdotte che prevedono il nuovo inquadramento distinguendo tra:
- imprese artigiane di installazione di impianti, la cui attività è svolta in via prevalente, sotto il profilo economico, nell’ambito di interventi di installazione e manutenzione impianti su edifici già esistenti e che operano pertanto al di fuori delle nuove costruzioni o comunque in contesti non riconducibili a cantieri di nuova costruzione edile in senso stretto.
In questo caso si conferma l’attuale inquadramento nel settore manifatturiero (art. 4, lett. a) legge 443/1985) con i limiti dimensionali già in uso.
- Imprese artigiane di installazione di impianti, la cui attività è svolta, sotto il profilo economico, in via prevalentenell’ambito delle nuove costruzioni, ovvero demolizioni integrali e ricostruzione di edifici.
In questo caso l’INPS attribuisce la qualifica di impresa artigiana di costruzioni edili, con la conseguenza che i limiti dimensionali per il mantenimento della qualifica di impresa artigiana sono quelli più restrittivi previsti dall’art. 4, lett. e) della Legge 443/1985.
Secondo le nuove indicazioni dell’INPS, le imprese del settore installazione impianti per poter rientrare nella casistica, dovranno presentare un’apposita “dichiarazione di responsabilità” in ordine all’attività esercitata, utilizzando il fac-simile della dichiarazione allegata al Messaggio INPS n. 3145/2026.