
Attività di tintolavanderia e lavanderia self-service. Indicazioni in seguito dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 1110/2021.
Si comunica che in data 6 settembre 2021 è stata approvata la deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 1110/2021. Tale deliberazione recepisce gli accordi della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e prevede quanto segue:
“L’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia è subordinato alla designazione di un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (articolo 2, comma 2, della Iegge 84/2006).
- frequenza di corsi di gualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 250 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno,
- attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell‘arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
- diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività, indicati nell’allegato aIl’Accordo del 20 dicembre 20T2 (Repedorio Atti n. 12/185/CR6/C9);
- periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: a) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva, b) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al Iavoro, di collaboratore familiare degli stessi, c) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
La deliberazione prevede inoltre che:
“Dal 1º gennaio 2022 e sino al 30 giugno 2022, alle imprese già iscritte all‘albo artigiani o al registro imprese, che non abbiano già presentato Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è concessa la possibilità di regolarizzare la propria attività, mediante presentazione allo Sportello unico degli enti locali di SCIA, contenente la designazione del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti richiesti.”.
Dunque le attività di tintolavanderia che non hanno ancora presentato Segnalazione certificata di inizio attività dovranno a partire da gennaio 2022 e entro il 30 giugno 2022 presentare SCIA di reqolarizzazione allo Sportello unico degli enti locali mediante la procedura telematica che sarà disponibile sul sito nel periodo indicato. All’interno di tale procedura verrà richiesto di indicare il nome del responsabile tecnico e il relativo requisito professionale.
Con riferimento ai requisiti professionali previsti, è importante sottolineare che per le imprese iscritte all’albo artigìani o al registro imprese viene fatto salvo il requisito dell’esperienza maturata. Pertanto i soggetti che hanno svolto attività qualificata e continuativa nell’ambito di imprese di tintolavanderia non dovranno dimostrare altro requisito professionale per la prosecuzione dell’attività, con riferimento ai seguenti periodi minimi:
- un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al Iavoro o di collaboratore famigliare degli stessi;
- tre anni, anche non consecutivi, ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.
Rimane comunque obbligatoria la designazione, dal 1° gennaio al 30 gìugno 2022, del responsabile tecnico in possesso di tale requisito, mediante presentazione allo Sportello unico degli enti locali di SCIA di regolarizzazione.
Gli altri requisiti che comprovano l’idoneità professionale sono:
- l’attestato di qualifica in materia attinente all’attività, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
- il diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti all’attività;
- la frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 250 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno; per maggiori informazioni sui corsi di formazione professionale è possibile consultare il sito istituzionale della Regione all’indirizzo https://lavoro.regione.vda.it/enti-pubblici-e-privati/formazione-professionale/avvisi-attivi oppure scrivere una e-mail all’indirizzo formazionefse@reqione.vda.it.
Anche la attività di lavanderia self service (a gettoni) sono tenute alla presentazione della SCIA entro il 30 giugno, ma non devono nominare un Responsabile tecnico
NEL CASO IN CUI NON SI PROCEDA ALLA REGOLARIZZANIONE E’ PREVISTA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 3 MESI, TERMINE OLTRE IL QUALE, E’ PREVISTA LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ E LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
Lo staff di Confartigianato Imprese Valle d’Aosta