
CONFARTIGIANATO ORGANIZZA CORSO ED ESAME IN MODALITA’ ON LINE PER LA CERTIFICAZIONE POSATORI SCHIUME CONTENENTI DIISOCIONATI
Il 4 agosto 2020 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2020/1149.
Se in azienda realizzi oggetti plastici, utilizzi materiali isolanti e/o sigillanti e rivestimenti utilizzando bicomponenti di tipo poliuretanico (isocianati + polioli) questo articolo SICURAMENTE TI AIUTERà!
Prodotti che tengono al suo interno il difenilmetano diisocianato (MDI) e/o diisocianato di toluene (TDI) sono molto frequenti nelle attività che prevedono utilizzo di “schiume poliuretaniche”. Il regolamento (UE) sopra citato introduce specifiche disposizioni sui diisocianati, sostanze che stanno alla base della produzione di oggetti e materiali di vario genere in poliuretano.
I diisocianati
Sono composti utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni. Sicuramente di grande interesse è il loro utilizzo come reagenti, insieme ai polioli, per la sintesi delle resine poliuretaniche e del poliuretano in genere.
In altri termini, basti pensare in particolare ad oggetti plastici (rigidi ed elastici) di vario tipo, materiali isolanti (si pensi alle comunissime schiume poliuretaniche o ai pannelli sandwich con interposto poliuretano), guarnizioni, sigillanti e rivestimenti. Questa famiglia di composti chimici è oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.
Queste limitazioni sono frutto di un fascicolo presentato nel lontano 2016 dalla Germania per dare inizio ad una procedura di restrizione, che segnalava come la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per inalazione e per via cutanea, determinasse asma professionale nei lavoratori esposti. Lo studio indicava che il numero di nuove malattie professionali raggiungesse i 5000 casi annui.
Dopo le opportune considerazioni nel maggio del 2018 è stato presentato un fascicolo alla Commissione, che ha dichiarato l’utilizzo o l’immissione dei diisocianati sul mercato come un rischio inaccettabile per la salute umana.
Tutte le novità
Il Regolamento (UE) 1907/2006 (REACH) introduce tre importantissimi provvedimenti:
DAL 24 FEBBRAIO non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
• La concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso, o
• Il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta:
“A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata“
DAL 24 AGOSTO 2023, non sarà più possibile utilizzare i diisocianati, in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele, a meno che:
• La concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso, o
• Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali (lavoratori o lavoratori autonomi che manipolano diisocianati o composti e miscele che li contengono per usi industriali e professionali o che sono incaricati della supervisione di tali compiti) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Il regolamento specifica che, per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
Il regolamento pone particolare importanza alla formazione; infatti, essa deve essere garantita dal datore di lavoro e deve comprendere istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro. La formazione deve essere tenuta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.