Skip to main content

COVID-19 Decreto Legge 25 marzo 2020

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo a revisione Codice Ateco del DPCM del 22 marzo 2020.

 Le nuove disposizioni si applicano a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020.

Nell’allegato a questo decreto sono state apportate modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti – e quindi consentendo alcune attività –, sia specificando Codici Ateco di Macro settori il cui Codice Macro era ricompreso nell’Allegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di settori non considerati essenziali.

In termini generali riteniamo debbano valere i seguenti principi:

– le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità;

– l’attività a cui occorre fare riferimento è quella effettivamente svolta dall’impresa di cui ai Codici Ateco indicati con ciò volendo intendere che, laddove l’attività dichiarata al Registro delle Imprese rientra fra quelle che possono continuare ad operare mentre quella effettivamente svolta è compresa tra quelle ad obbligo di chiusura, occorre fare riferimento a tale ultima attività;

– le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile;

– le indicazioni fornite devono essere lette anche con riferimento a quanto eventualmente previsto dalle ordinanze che, per effetto del decreto legge (v. infra), possono essere più restrittive.

In particolare devono essere sospese entro il 28 marzo le attività di:

Settore Manifatturiero:

– 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

– 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

– 17.24 Fabbricazione di carta da parati

– 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

– 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi

– 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

– 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

– 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
– 22.1 Fabbricazione articoli in gomma

– 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature

– 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica

– 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicultura

– 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

-33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

– 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale

– 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni

– 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

– 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche

– 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa

– 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

– 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento

– 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

– 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)

Costruzioni:

– 42.91 Costruzione di opere idrauliche

– 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

Commercio:

– 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

Possono, invece, riprendere le attività di:

Settore Manifatturiero:

– 23.13 Fabbricazione di vetro cavo

– 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

– 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

– 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

– 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese:

– 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.

– 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti).

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 2020 che reca “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che entra in vigore oggi.

L’adozione di questo decreto legge si è resa necessaria per ovviare a possibili criticità interpretative relative ai numerosi atti (DPCM, ordinanze regionali, ordinanze dei sindaci) che si sono susseguite nell’ultima settimana. È stata, quindi, scelta l’adozione di una fonte normativa primaria quale il Decreto Legge per rendere il quadro normativo, almeno da un punto di vista di gerarchia delle fonti, il più chiaro possibile.

Per quanto riguarda le misure si prevede:

  • la possibilità, in capo al Governo, di adottare, su parti del territorio nazionale ovvero su tutto il territorio, una o più misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020);
  • le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sono, tra le altre (art. 1, comma 2):

– limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazione alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza se non per spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (a));

– limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (c));

– applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia o che rientrano da aree ubicate fuori dal territorio nazionale (d));

– divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus (e));

– possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale (o));

– sospensione dei servizi educativi compresi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame (p));

– limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (u));

– limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (v));

– limitazione o sospensione di altre attività di impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità (previa assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio, e laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed adeguata a prevenire il rischio di contagio con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (z));

– limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (aa));

– previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (gg));

– eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche con verifica caso per caso affidata ad autorità      pubbliche specificamente individuate (hh)).

I provvedimenti possono essere adottati con DPCM, sentiti i Ministri competenti ed il Presidente della Conferenza delle Regioni (ovvero i singoli Presidenti delle Regioni nel caso riguardino singoli territori) ovvero su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate nel caso di singole Regioni e deve essere sentito, per i profili tecnico scientifici e per le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, il Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile 630 del 2020.

Si prevede, inoltre, che può essere imposto lo svolgimento di attività non oggetto di sospensione che dovrà risultare necessaria per assicurare l’effettività e la pubblica utilità. Sarà il prefetto ad adottare il provvedimento che impone l’obbligo di restare aperti.

Il decreto interviene (art. 3), inoltre, sul rapporto tra ordinanze regionali e disposizioni nazionali: le Regioni potranno introdurre misure più restrittive ma esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività produttive. In ogni caso le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Inoltre, “in casi di estrema necessità e urgenza” i Presidenti delle Regioni potranno adottare ordinanze che saranno in vigore fino all’adozione del DPCM che le assorbe.

Nel caso di ordinanze adottate da sindaci si ribadisce che non potranno essere in contrasto con le misure statali.

L’art. 4 modifica le multe e le sanzioni previste:

– la sanzione amministrativa va da 400 euro a 3.000 euro e potrà essere ridotta del 30% se si paga entro 30 giorni. Tuttavia, se si viene colti in violazione alla guida di un veicolo l’importo della multa è aumentato fino a un terzo;

– per quello che riguarda alcune attività sospese (lett. i), m) p), u), v), z), aa)) vi è anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni;

– inasprimento della sanzione prevista dal Testo Unico sulle Leggi Sanitarie per chi diffonde il virus con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro. È infine confermato il carcere fino a 5 anni per chi non rispetta la quarantena.

(particolare attenzione affissione di manifesti – vedi MISE)