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Disposizioni per il periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

Ieri sera il Presidente Lavevaz ha firmato una nuova ordinanza che ha efficacia sull’intero territorio regionale dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.

Si elencano i punti principali dell’ordinanza del 23 dicembre che trovate in allegato.

SPOSTAMENTI

  • Sono consentiti gli spostamenti dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita ovvero per motivi di salute, da comprovarsi con autodichiarazione
  • Femo restando quanto stabilito dall’ordinanza n. 575 in data 22 dicembre 2020, nei giomi 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati su tutto il territorio regionale, anche all’intemo del proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, di studio, di salute, di necessità nonchè per quelli espressamente previsti dalla presente ordinanza ai punti 9, 10, 11, 12, 13 e 14, da comprovarsi con autodichiarazione (vedi allegato)
  • Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 sono consentiti gli spostamenti sull’intero territorio regionale.
  • nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, in caso di necessita di usufruire di servizi non sospesi, è sempre consentito lo spostamento nei Comuni vicini.
  • Nei giomi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata all’intemo del territorio regionale, una sola volta al giomo, in un arco temporale compreso fra le ore 5.00 e le ore 22.00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • E’ sempre consentito lo spostamento di un nucleo famigliare convivente  verso  l’abitazione non di residenza o di domicilio (c.d. seconda casa), sita nel territorio regionale.

SERVIZI PER LA PERSONA

Nei giomi 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 sono consentite esclusivamente le attività inerenti i servizi per la persona dell’allegato 2 dell’ordinanza:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
– Attività delle lavanderie industriali
– Altre lavanderie, tintorie
– Servizi di pompe funebri e attività connesse
– Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI

 Nei giomi 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, le attivita commerciali al dettaglio, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, osservano le seguenti misure:

  • DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO, MASCHERINA, UTILIZZO GEL 
  • accesso limitato a una persona per volta per i locali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati ed esposizione di cartelli che indichino il numero massimo di persone cui è consentito l’ accesso per i locali di superficie superiore a quaranta metri quadrati
  • l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio e consentita fino alle ore 21.00

Nei giomi 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021,  le attivita di cui  al punto precedente sono sospese, fatta eccezione per le attivita di vendita di generi alimentari (vedere allegato 1)

RISTORAZIONE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ RICETTIVE

  • Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 le attivita dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande e sospesa, ad eccezione degli esercizi che assicurano il servizio di mensa e di catering continuativo su base contrattuale
  • Le attivita di ristorazione situate negli esercizi ricettivi sono consentite, limitatamente al servizio dei propri ospiti;

           dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7:00 del 1° gennaio e consentito esclusivamente ii servizio in camera

  • E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico­ sanitarie sia per l’attivita di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.