DPCM del 10 aprile 2020
Nuovo DPCM: attività consentite
E’ stato firmato il DPCM con l’aggiornamento delle attività consentite pubblicato in GU n.97 del 11-4-2020. Il DPCM è in vigore da oggi 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.
A partire dalla mezzanotte del 14 aprile cessano di avere efficacia i precedenti DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020.
Sono sospese, su tutto il territorio nazionale, fino al 3 maggio 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, allegato che potrà essere oggetto di modifiche con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
il DPCM 10 aprile 2020 stabilisce alcune deroghe con riferimento ad alcune fattispecie, disciplinate nei commi 3, 6 e 7 dell’articolo 2.
In particolare, l’articolo 2, comma 3, stabilisce che “Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4”.
L’articolo 2, comma 6, invece, stabilisce che “Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti… (omissis)…In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale”.
Infine, l’articolo 2, comma 7, prevede che “Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive”. Quest’ultima ipotesi, costituisce una novità rispetto al precedente art. 1, comma 1, lettera h) del DPCM 22 marzo 2020, in quanto in base alla disciplina previgente tali attività erano soggette ad autorizzazione da parte del Prefetto, mentre in base al DPCM 10 aprile sono soggette come per le ipotesi previste ai commi 3 e 6 ad un obbligo di comunicazione e non ad una richiesta di autorizzazione.
L’articolo 2, comma 12, del DPCM 10 aprile 2020 prevede anche che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Inoltre, sempre previa comunicazione al Prefetto, è consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
per le imprese interessate, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 3, 6 e 7, nonché il modello da utilizzare per le comunicazioni previste dall’articolo 2, comma 12.
Si precisa che non saranno prese in considerazione comunicazioni redatte su moduli diversi da quelli sotto allegati.
Le comunicazioni e le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Presidente della Regione nell’esercizio delle funzioni prefettizie ed inviate, esclusivamente via PEC all’indirizzo affari_prefettura@pec.regione.vda.it.