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Green pass per i lavoratori: più semplici le verifiche per l’accesso nei luoghi di lavoro

Approvato l’emendamento sostitutivo del disegno di legge n. 2394 di conversione del D.L. n. 127/2021 che impone il green pass sul lavoro.

Possibilità per i lavoratori del settore privato di chiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19. Coloro che consegnano la certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai
controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.

E’ stato aggiunto al quarto comma dell’articolo 3, D.L 127/2021. con riferimento ai lavoratori in somministrazione, per i quali la verifica del rispetto delleprescrizioni in commento compete all’utilizzatore. Al somministratore compete l’onere di informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.

Scadenza del green pass in corso di prestazione lavorativa Viene disposto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli art. 9-quinquies, c. 7 e 8, e 9-septies, c. 8 e 9. In questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Sostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti
Una modifica al c. 7 dell’ar. 3 chiarisce che i 10 giorni durante i quali i datori di lavoro che
occupano fino a quindici dipendenti possono sostituire, trascorsi 5 giorni, il lavoratore sospeso
perché privo di certificato verde sono giorni lavorativi e la sostituzione è rinnovabile più
volte fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione
del posto di lavoro per il lavoratore sospeso