Ordinanza n. 135
- è consentito lo spostamento tra Comuni per usufruire dei servizi non sospesi (art. 1)
- è consentiso sempre in ambito regionale recarsi lo spostamento verso un’abitazione privata una volta al giorno dalle 5 alle 22, nei limiti di 2 persone rispetto ai ivi già conviventi e miniori di anni 14 e persone con disabilità (art.2)
- è consentito recarsi presso le superficie agricole (esempio orto) (art. 4)
- non sono consentiti gli spostamenti in entrata per recarsi presso le seconde case (art 6)
- è consentita svolgere attività motoria presso il proprio Comune di residenza e domicilio anche in presenza di istruttori abilitati
- le attività di palestre, piscina, centìri benessere possono svolgere l’attività solo a fini essenziali e di assistenza, attività riabilitative o terapeutiche (art. 8)
- confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23
- restano sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
- restano sospese le attività di estetiste e acconciatori
Per tutte le attività non sospese è obbligatorio rispettare le misure anti covid .