Procedura semplificata per ampliamenti temporanei della superficie
Ripresa delle attività economiche e produttive e sociali
Il decreto legge “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020 (seduta n. 45), introduce disposizione miranti a garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020.In particolare si dispone che interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, siano realizzati, anche in deroga alle autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, previa comunicazione, corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presiedente dellaRepubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesti che si tratta di opere necessarie all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19;
- la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha avviato l’iter per l’introduzione di norme semplificanti in proposito;
- il Comune di Aosta ha adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15 maggio 2020 specifici “indirizzi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e gli esercizi commerciali alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 in atto”, nell’ambito dei quali vengono previste procedure semplificate per l’utilizzo di aree esterne ad ampliamento temporaneo della superficie aperta al pubblico al servizio delle attività.
In tale contesto lo Sportello unico degli Enti locali della Valle d’Aosta (SUEL) ritiene fin d’ora praticabile, una modalità procedurale speciale semplificata, in sostituzione dell’attuale ordinaria per i dehors, atta consentire fin da subito agli esercenti, una volta ottenuta la disponibilità delle superfici interessate (a seguito della avvenuta concessione di occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il caso di Aosta di seguito precisato, o dell’ottenimento dell’autorizzazione del proprietario dell’area privata) l’ampliamento temporaneo, mediante installazione di allestimenti esterni privi di platee e strutture rigide di tamponamento e/o copertura, della superficie aperta al pubblico al servizio dell’attività,necessario all’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19. Gli esercenti interessati alla procedura sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge regionale 1/2006, e i soggetti a cui è consentito il consumo sul posto di alimenti e bevande (1)In estrema sintesi l’ampliamento sarà ammesso previa una comunicazione, su specifici modelli debitamente compilati e sottoscritti, con allegata, in particolare planimetria o documentazione fotografica indicante gli spazi che si intendono occupare e qualora occorrenti copia dell’autorizzazione del proprietario del sedime privato interessato dal posizionamento dei manufatti e copia del consenso/i del/i titolare/i del/degli esercizio/i laterale/i o frontistante/i interessato/i dal posizionamento dei manufatti davanti alle proprie vetrine.Sono previsti al momento due modelli, di cui uno specifico per il Comune di Aosta, a cui, sempre per Aosta, se ne aggiungerà un terzo, essendo in questo ultimi casi la modalità procedurale semplificata mirata sui contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 49/2020. Quest’ultima prevede infatti, oltre a requisiti specifici, anche, come in precedenza anticipato, un semplificazione delle procedura per l’occupazione del suolo pubblico che viene anch’essa assoggettata a una comunicazione, integrata a quella per l’ampliamento.Il modello generale presuppone che l’esercente si accerti presso l’Amministrazione comunale dell’eventuale avvenuta adozione di specifica regolamentazione per il caso in argomento e, in tal caso, di accettare e rispettare le condizioni ivi contenute e di allegare in proposito la documentazione eventualmente richiesta.Per il dettaglio dei contenuti della procedura si rinvia ai modelli resi disponibili sul sito istituzionale del SUEL che dovranno essere esclusivamente inviati, da un casella di posta elettronica certificata (PEC):
- all’indirizzo del SUEL (protocollo@pec.sportellounico.vda.it) e contestualmente all’indirizzo di PEC del Comune interessato, per quanto concerne il modello generale;
- al solo indirizzo di PEC del Comune di Aosta per quanto riguarda il relativo specifico modello.
I modelli stessi, resi disponibili in formato editabile, dovranno essere quindi compilati e convertiti in formato .pdf per poi essere sottoscritti digitalmente o nel caso di firma non digitale stampati, scansionati e accompagnati dalla scansione di un documento di identità in corso di validità.La loro ricezione non avvierà una procedura amministrativa, tranne nel caso del Comune di Aosta che le considererà anche per le verifiche finalizzate all’eventuale occupazione di suolo pubblico. Negli altri casi le comunicazioni saranno oggetto di registrazione al protocollo e costituiranno documento di riferimento in sede di controllo ispettivo degli organi di vigilanza. Note: 1 L’articolo 3, comma 1, lettera f-bis), del decreto legge 223/2006,convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.
L’articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato. Infine, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare
“…..il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.