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Ulteriori misure

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

le attività artigiane che da oggi lunedì 4 maggio avranno minori restrizioni si evidenziano:

  • le attività artigiane del settore alimentazione, tra cui: gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, friggitorie e pizzerie a taglio (ricomprese nel codice Ateco 56). Queste imprese potranno riprendere la vendita da asporto, sinora preclusa. Rimangono, invece, fermi il divieto di consumo sul posto, il divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali e l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Rimane, ovviamente, consentita la vendita con consegna a domicilio.

Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (Allegato 6) nonché allo specifico Protocollo per i cantieri (Allegato 7) e a quello per il trasporto e la logistica (Allegato 8). La mancata attuazione dei protocolli che non assicura adeguati livelli di protezione determina la sospensione delle attività fino a quando non sono ripristinate le condizioni di sicurezza.

È stato, inoltre, affidato alle Regioni il compito di monitorare l’andamento del contagio e – in caso di aggravamento – di proporre al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive presenti nelle aree interessate.

Viene, infine, soppressa la disposizione (contenuta nell’art. 3, commi 3 e 6, del DPCM 10 aprile) che consentiva di proseguire l’attività, previa comunicazione al Prefetto, nei casi di imprese funzionali a determinate filiere o che avessero impianti a ciclo produttivo continuo.

Rimangono, invece, sospese le attività artigiane di acconciatura ed estetica, considerate dall’Inail “ad alto rischio”. Il decreto non ha, per il momento, accolto le richieste per la riapertura di tali imprese nonostante le misure redatte ad hoc per le 2 categorie dalla Confederazione che continua, incessantemente, a promuovere azioni nei confronti del Governo e del Parlamento tese a favorire la riapertura di queste imprese, compatibilmente con la verifica della situazione dei contagi, prima della data del 1° giugno prospettata dal Presidente del Consiglio.

Viene, inoltre, specificatamente confermata la chiusura dei centri benessere e dei centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Permangono anche le sospensioni delle attività commerciali al dettaglio già previste dal DPCM 10 aprile. Unica riapertura consentita è quella del commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Rimangono consentite le attività di servizi alla persona, lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri (Allegato 2 del decreto).

Ulteriori novità sono state introdotte relativamente agli spostamenti. Vengono, infatti, allargate le maglie che in questa fase hanno bloccato anche gli spostamenti per motivi economici, consentendo la possibilità di muoversi con maggiore libertà nel territorio nazionale.

In particolare:

  • il divieto di trasferirsi o spostarsi negli altri Comuni cede il posto al divieto di spostarsi in altre Regioni, facendo sempre salvi gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero motivi di salute;
  • vengono considerati come necessari anche gli spostamenti per incontrare i propri congiunti.

Decade anche il divieto di svolgere cerimonie funebri, che sono ora consentite pur nel rispetto di alcune prescrizioni (massimo 15 congiunti presenti, distanza interpersonale di un metro, utilizzo di mascherine e funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto

Nella giornata di sabato 2 maggio infine è stata diramata una direttiva del Ministero dell’Interno ai Prefetti – allegata – che reca ulteriori specifiche rispetto al DPCM. In particolare, per quello che riguarda le attività commerciali al dettaglio, specifica che, tra le attività consentite è stato inserito il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Inoltre, si sottolinea che il DPCM subordina la prosecuzione di tutte le attività al rispetto dei contenuti del Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, da ultimo modificato il 24 aprile, e dei Protocolli di sicurezza dei cantieri e di quello del trasporto e della logistica eliminando ogni altra forma di comunicazione o autorizzazione preventiva.