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Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali (art. 10bis l.r. 15/2021)

https://new.regione.vda.it/servizi/misure-covid/misure-covid19-per-operatori-economici-3

Le istanze per ottenere il contributo devono essere predisposte ed inviate attraverso la piattaforma regional a partire dalle ore 14:00 del giorno 10 novembre 2021 e non oltre le ore 23:59 del giorno 22 novembre 2021.

In cosa consiste il contributo?

Il contributo, previsto dall’art. 10bis della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, è destinato al ristoro dei costi di gestione degli immobili utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività di impresa turistica ed è determinato in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante ai fini IMU, in misura comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 10.000 euro per singola impresa richiedente. 

Il contributo, introdotto della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 27, è destinato a favore dei soggetti che esercitano attività di impresa turistica in possesso dei seguenti requisiti: 

  1. essere imprese iscritte al registro delle imprese;
  2. essere attivi, come risultante dal registro delle imprese, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 41/2021) e alla data di presentazione della domanda;
  3. esercitare attività di impresa turistica con uno dei codici ATECO principali di cui all’articolo 1, comma 1 dell’allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale che approva le disposizioni applicative per la concessione del contributo straordinario;
  4. avere la sede legale o l’unità locale operativa in Valle d’Aosta, come risultante dal registro delle imprese, alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda;
  5. possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, locazione, leasing, affitto, concessione o comodato, un fabbricato, iscritto al catasto, ubicato nel territorio regionale e adibito in via esclusiva all’esercizio dell’attività di impresa turistica.

Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale, proporzionato alla percentuale di proprietà, del fabbricato rilevante a fini IMU. Se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è inferiore a euro 2.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 2.000; se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è superiore a euro 10.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 10.000.

Il contributo è concesso sulla base del possesso dei requisiti auto-dichiarati dal richiedente.

Chi può beneficiare del bonus?

Possono beneficiare del contributo straordinario di cui all’articolo 10bis (Contributo straordinario alle imprese turistiche a ristoro dei costi degli immobili strumentali) della l.r. 15/2021 tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese che esercitano attività di impresa turistica indicate con uno dei seguenti codici ATECO principali, comprensivi di tutti i gruppi, classi, categorie e sottocategorie che li compongono:

CODICEDESCRIZIONE
49.32TRASPORTO CON TAXI, NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
55.ALLOGGIO
56.ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
77.21NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE
79.ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE
93.2ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO(SONO ESCLUSE LE SEGUENTI SOTTOCATEGORIE:-          93.29.30 Sale giochi e biliardi-          93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.)
96.04.20STABILIMENTI TERMALI

Qual è la misura del Bonus?

Il contributo straordinario è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in misura pari al 3,8 per mille del valore catastale del fabbricato rilevante a fini IMU (base imponibile IMU determinata con rendita catastale alla data di presentazione della domanda). Nel caso in cui la detenzione sulla base dei titoli elencati dall’articolo 10bis, comma 1, della l.r. 15/2021 da parte del gestore delle attività riguardi una quota parte e non l’intero fabbricato per il quale il contributo è richiesto, l’importo è ridotto alla percentuale di detenzione titolata. Se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è inferiore a euro 2.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 2.000; se l’importo del contributo calcolato con le predette modalità è superiore a euro 10.000, il contributo è comunque concesso in misura pari a euro 10.000.