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Green pass nei luoghi di lavoro – DPCM su verifica delle certificazioni verdi e nuove FAQ del Governo

Il decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, interviene in particolare per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati ulteriori strumenti informatici che si affiancano all’app “VerificaC19” e che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio.

Tali verifiche potranno avvenire, per quanto riguarda i datori di lavoro privati, attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura, mediante l’utilizzo di un software con licenza open source rilasciato dal Ministero della Salute. Tale modalità, pertanto, offre le stesse funzionalità dell’app “VerificaC19”.

In caso di utilizzo di tale modalità, il DPCM ribadisce che il trattamento dei dati personali deve limitarsi alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica dei green pass: è quindi vietato conservare il codice a barre (QR code), estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori le informazioni relative al green pass.

  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC (ovvero la banca dati del green pass). Tale funzionalità, riservata esclusivamente al personale autorizzato alla verifica per conto del datore di lavoro, consentirà, previa richiesta di utilizzo, di visualizzare la validità di tutti o parte dei dipendenti attraverso una ricerca dei relativi codici fiscali.

Nell’ipotesi in cui a seguito dell’utilizzo di tale modalità di controllo l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’app “VerificaC19”.

Confartigianato Imprese

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Il provvedimento fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni in merito all’attività di controllo dei green pass e all’individuazione dei soggetti delegati, prevedendo in particolare che:

  • i soggetti delegati sono incaricati con atto formale (vedere allegato) recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica;
  • l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss. del D.L. n. 52/2021;
  • i soggetti preposti alla verifica sono titolari del trattamento dei dati effettuato tramite interrogazione del portale INPS. Il personale interessato dal processo di verifica è quindi informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

In merito, infine, alla generazione del green pass, il decreto prevede che i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde, e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, potranno avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Tali documenti sostitutivi devono attestare una delle condizioni che consentono la generazione del green pass e possono quindi essere utilizzati solo da coloro che hanno i requisiti per ottenere la certificazione verde, ovvero che

  • abbiano effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • abbiano completato il ciclo vaccinale;
  • siano risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
  • siano guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Vi segnaliamo, inoltre, che il Governo ha fornito ulteriori indicazioni sul tema dei controlli, sotto forma di FAQ (reperibili all’indirizzo https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui- dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223) che si riportano di seguito:

Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

Come è possibile per i soggetti che noon possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Dovranno esibire un certificato contenete “QR code” in corso di predisposizione

I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascioo aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Ci si avvale dei documenti cartacei o digitali rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche, dalle farmacie, ecc..

Gli operatari del settore benessere non devono richiedere il green pass ai propri clienti.

Si può tenere traccia dei controlli?

Sì, si può tenere traccia della data e dell’orario della verifica, di chi ha effettuato il controllo e del suo esito (positivo o negativo senza ulteriori dati sensibili) ma non possono essere trattenuti documenti, certificati vaccinali, attestati di tamponi, certificati medici, copie dei Pass o qualsiasi altra informazione possa ledere la privacy del lavoratore.

I datori di lavoro che non effettuano le verifiche previste per legge rischiano una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro

Il Datore di lavoro deve definire la modalità di controllo. Il registro green non è obbligatorio.